Think! mission

THINK! è un think tank non profit internazionale che ha lo scopo di diffondere la conoscenza su come le tecnologie digitali possano attivare processi di innovazione e sviluppo sostenibile

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ARTICOLO I - COSTITUZIONE

E' costituita la Fondazione di Ricerca Scientifica denominata "THINK! THE INNOVATION KNOWLEDGE FOUNDATION" con sede in Milano. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed ha durata illimitata.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. 


ARTICOLO II - SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione intende sostenere e sviluppare attività di ricerca scientifica nei seguenti ambiti:
a) dare vita ad un Think-tank indipendente e no-profit con l’obiettivo di raccogliere, elaborare, condividere e pubblicare dati ed analisi concernenti i possibili utilizzi delle tecnologie ICT, delle tecnologie digitali e delle tecnologie science-driven (ambientali, energetiche, bio e nano-tecnologie) per sviluppare processi innovativi, crescita economica e sviluppo umano sia nei paesi maturi che in quelli in via di sviluppo;
b) identificare, formulare e promuovere politiche pubbliche per guidare l’innovazione tecnologica e la produttività, assistere gli organi di governo nella comprensione della natura della nuova economia innovativa e identificare le politiche pubbliche necessarie per guidare l’innovazione, la produttività e la crescita sociale.
Al fine di perseguire al meglio gli scopi istituzionali la Fondazione potrà:
a) realizzare un website per raccogliere e favorire la condivisione di concrete esperienze di innovazione, realizzate sia nei mercati maturi che in quelli emergenti, e tali da migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la produttività delle imprese, dei settori industriali e dei sistemi economici;
b) promuovere eventi locali ed internazionali, creare programmi formativi e divulgativi in collaborazione con università, centri di ricerca. agenzie di sviluppo e istituzioni locali ed internazionali allo scopo di diffondere la cultura dell’innovazione;
c) promuovere e supportare programmi no-profit ed iniziative per lo sviluppo umano, basati sull’uso dell’ICT e delle tecnologie digitali nei paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo;
d) raccogliere informazioni e identificare opportunità per i progetti innovativi volti allo sviluppo e alla soluzione dei problemi dei mercati emergenti; reperire i fondi necessari per finanziarli, promuoverli e attuarli in collaborazione con istituzioni locali, associazioni, O.N.G. e operatori del settore;
e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
g) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
h) costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al perseguimento degli scopi statutari;
i) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
j) istituire premi e borse di studio;
k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, dei contenuti digitali e dell’editoria on line in genere;
l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione provvede al deposito e alla tutela del proprio marchio e del proprio logo, che formano parte integrante del suo patrimonio.


ARTICOLO III - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. 


ARTICOLO IV - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 


ARTICOLO V - FONDATORI

Sono coloro - persone fisiche, enti pubblici o privati - che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e hanno versato il Fondo di Dotazione iniziale.
La loro appartenenza alla Fondazione è a carattere perpetuo e hanno diritto al voto in tutti gli organi della Fondazione ai quali partecipano ai sensi del presente Statuto.
Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinata a succedergli nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. 


ARTICOLO VI – PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Tutte le richieste di Partecipazione devono essere accettate dal Consiglio di Amministrazione, che può delegare questa facoltà al Presidente.
I partecipanti della Fondazione si distinguono in:
a) Partecipanti Sostenitori: professionisti, imprenditori, persone fisiche  che intendono sostenere le iniziative della Fondazione contribuendo economicamente, con quote annuali determinate dal Consiglio di Amministrazione e/o portando il contributo della propria competenza ed esperienza specifica alla realizzazione dei  progetti di ricerca.
b) Partecipanti ordinari: persone fisiche che intendono supportare la Fondazione versando una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
c) Partners Strategici: enti o aziende che intendono sostenere le iniziative della Fondazione contribuendo economicamente, con quote annuali determinate dal Consiglio di Amministrazione e/o supportando tecnicamente la realizzazione dei progetti di ricerca. La partecipazione di questi Enti potrà avvenire sia attraverso un contributo finanziario annuale o pluriennale concordato con il CDA, sia attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di propri spazi e/o di ricercatori o collaboratori scientifici.
d) Donatori: persone fisiche o enti pubblici o privati che elargiscono significative donazioni in denaro, beni e servizi. I Donatori che effettuano donazioni particolarmente significative possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per essere consultati su decisioni importanti relative alla vita della Fondazione.
e) Partecipanti istituzionali: enti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dei progetti della Fondazione, università, enti di ricerca, associazioni.
f) Partecipanti Ricercatori ed Esperti Affiliati: coloro che partecipano all’attività istituzionale della Fondazione apportando un contributo concreto di studio, di ricerca o di competenze specifiche. Essi non partecipano all’Assemblea, non hanno diritto di voto e non sono necessariamente assoggettati al pagamento di contributi annuali.
Essere partecipanti della Fondazione comporta:
a) essere una persona o un soggetto giuridico che ha mostrato il suo unilaterale e incondizionato impegno per la ricerca e l'innovazione attraverso il contributo alla Fondazione;
b) contribuire alle attività della Fondazione, anche partecipando alla sua community on-line e ai social networks da essa promossi;
c) avere diritto a partecipare agli eventi sociali e culturali promossi dalla Fondazione, sia in occasione di incontri fisici che attraverso webinars, ecc.


ARTICOLO VII - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) i Presidenti Onorari (Co-Chairmen);
d) il Chairman;
e) il Presidente della Fondazione;
f) i Vice Presidenti;
g) il Comitato Scientifico;
h) il Collegio dei Revisori. 


ARTICOLO VIII - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Partecipanti e ad essa spetta di nominare, revocare e sostituire uno degli Amministratori e, ove richiesto, i Revisori la cui nomina non spetta ai Fondatori.
L'Assemblea esprime inoltre il proprio parere sui rendiconti annuali, sul programma di attività della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Essa, inoltre, formula suggerimenti e pareri sull'attività della Fondazione. 


ARTICOLO IX - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, o ne faccia domanda almeno un terzo dei partecipanti e comunque almeno una volta l'anno. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e inoltrato, attraverso l’utilizzo di mail registrate o con tecnologie equivalenti, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti i partecipanti e ai membri degli organi istituzionali e deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora di riunione. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei partecipanti presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dall'Amministratore più anziano. L'Assemblea nomina un Segretario tra i partecipanti presenti che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.
L’Assemblea può riunirsi e deliberare anche tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali sempre che i partecipanti utilizzino mezzi tecnologici che gli permettano di essere identificati, di intervenire alla discussione e di votare in tempo reale. È consentita la votazione tramite tecnologie digitali ed internet poiché tali strumenti accrescono la partecipazione al processo decisionale.L’assemblea può deliberare anche mediante procedura scritta. Le delibere assembleari con procedura scritta possono avvenire solo a seguito di proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale procedura avverrà in forma digitale certificata da una qualsiasi forma di tecnologia che ne garantisca l’unicità e l’originalità del voto.
La procedura scritta deve garantire a tutti i membri il diritto ad una completa informazione e partecipazione al processo decisionale. La decisione è adottata con l'approvazione di uno o più documenti aventi contenuto semanticamente equivalente (o, se possibile, con testi identici). Qualsiasi tecnologia innovativa (presente o futura) potrà essere usata come procedura scritta (web casting, twitter, etc.).
In tali modalità le delibere assembleari dovranno risultare dal verbale redatto dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’avvio della procedura scritta e sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario stesso.


ARTICOLO X - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 15 Amministratori, tutti con diritto di voto. Sono di diritto componenti del Consiglio di Amministrazione i Soci Fondatori. Due componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati dal Presidente. L’assemblea ha diritto a nominare un Amministratore. Tutti gli altri Amministratori verranno nominati dai Fondatori.
Ove nominati possono partecipare i Presidenti Onorari (Co-Chairmen) i quali intervengono senza diritto di voto. Inoltre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati i Donatori che abbiano effettuato donazioni particolarmente significative, per essere consultati su decisioni importanti relative alla vita della Fondazione, ma senza diritto di voto. Il Presidente, il Chairman e ciascuno dei Consiglieri dura in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che l'ha nominato e sono liberamente rieleggibili. In caso di revoca l'organo competente all'atto di revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere il Consiglio provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso non più di due sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli amministratori definitivamente designati dall'organo competente. In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Collegio dei Revisori, ove nominato, provvede alla convocazione dell'Assemblea e invita i Soci Fondatori affinché vengano urgentemente nominati i nuovi Consiglieri. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Il Consiglio può riunirsi e deliberare anche tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali sempre che i partecipanti utilizzino mezzi tecnologici che gli permettano di essere identificati, di intervenire alla discussione e di votare in tempo reale. È consentita la votazione tramite tecnologie digitali ed internet poiché tali strumenti accrescono la partecipazione al processo decisionale.
Il presidente del Comitato Scientifico è invitato ad intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, attraverso l’utilizzo di mail registrate o con tecnologie equivalenti, e deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora di riunione. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche utilizzando le tecnologie multimediali o le modalità di deliberazione scritta alle condizioni previste dall’art. 10. Il Consiglio è regolarmente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori, o in sua assenza altro Revisore, ove nominati. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.In caso di modifiche statutarie, di scioglimento e in ogni altro caso in cui sia richiesto dalla legge che il verbale sia redatto da un notaio, l’assistenza di un Segretario non è necessaria.


ARTICOLO XI - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Chairman, e tra i suoi componenti i Vice Presidenti.In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

  1. sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
  2. sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione ed è necessario il previo consenso dei Fondatori che siano ancora parte del Consiglio di Amministrazione (non è mai necessario il consenso degli eredi dei Fondatori);
  3. sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
  4. sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
  5. sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
  6. sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
  7. sull’accettazione di donazioni e lasciti di significativa entità;
  8. sulla nomina dei Presidenti Onorari.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, al Comitato Scientifico o ai suoi sottogruppi di lavoro, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.


ARTICOLO XII – I PRESIDENTI ONORARI (CO-CHAIRMEN)

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare una o più personalità italiane e/o internazionali Presidenti Onorari per eccezionali meriti scientifici ed accademici.
Tale incarico è a titolo gratuito con durata triennale, ma non concorre alle deliberazioni dell’ente.


ARTICOLO XIII - IL CHAIRMAN

La nomina del Chairman spetta al Consiglio di Amministrazione. La carica avrà durata triennale e sarà rinnovabile.
Il Chairman fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza ruoli operativi ma con il compito di contribuire con la sua esperienza allo sviluppo delle attività della Fondazione e di facilitarne le relazioni esterne.


ARTICOLO XIV - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, per il primo triennio rinnovabile, al Dott. Roberto Masiero. Successivamente la nomina spetterà ai Fondatori.
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri di ordinaria amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente:

  1. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
  2. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, è responsabile dell’attività operativa della Fondazione e vigila sul suo andamento generale e sull'osservanza dello Statuto;
  3. sentito il parere del Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e i Componenti del Comitato Scientifico e partecipa alle sue riunioni;
  4. predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 19 dello Statuto;
  5. può proporre al Consiglio di Amministrazione di nominare tra i suoi membri fino a tre Vice-Presidenti con la responsabilità della direzione operativa di aree di ricerca o comunque di sviluppare l’ iniziativa della Fondazione in settori specifici.
  6. è a capo del personale della Fondazione;
  7. può accettare donazioni e lasciti di modico valore;
  8. può stipulare contratti strumentali alle finalità istituzionali quali accordi commerciali, di affitto, di leasing e/o noleggio sia di apparecchiature elettroniche che di autoveicoli;
  9. relaziona il Consiglio di Amministrazione delle attività di ordinaria amministrazione poste in essere.


ARTICOLO XV - I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di tre, restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, ovvero per un triennio.
I Vice-Presidenti, delegati dal Presidente, avranno responsabilità di Direzione Operativa di aree di ricerca o comunque dello sviluppo di iniziative della Fondazione in settori specifici. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano svolgerà le sue funzioni. Qualora non sia nominato alcun Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.


ARTICOLO XVI - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri nominati per un anno dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, E’ presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di nominare eventualmente il Presidente del Comitato Scientifico anche all’interno dei suoi stessi membri, o,  in assenza, dal Presidente della Fondazione, che comunque può sempre partecipare alle sue riunioni.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Presidente della Fondazione provvede alla sua sostituzione . Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico, formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Fondazione. Sulle modalità di funzionamento, di convocazione e di decisione si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell’Assemblea.


ARTICOLO XVII - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori può essere nominato su richiesta del Consiglio di Amministrazione o una volta superati i limiti indicati dal quinto comma dell’art. 20 bis del D.P.R. 600/1973. Una volta nominato il Consiglio dei Revisori dura in carica un triennio ed è composto da 3 membri effettivi di cui 2, tra cui il Presidente, nominati dai Fondatori e 2 supplenti di cui 1 nominato dai Fondatori. Gli altri revisori sono nominati dall’Assemblea. I Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione predisponendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre all'Assemblea. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2402, 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.


ARTICOLO XVIII - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dell’anno successivo alla costituzione.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ARTICOLO XIX - BILANCIO

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori, ove nominati, e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 giugno provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Entro il mese di marzo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.


ARTICOLO XX - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene proposta alla competente Autorità con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che proporrà anche la nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altri enti operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante dei Fondatori. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dei Fondatori, può proporre all’Autorità competente di fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in altri enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.


ARTICOLO XXI - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.


ARTICOLO XXII - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge.